RIFERIMENTI INCONGRUI A “CERTIFICAZIONE”, ”QUALIFICA PROFESSIONALE”, “COMPETENZE” E “ACCREDITAMENTO”
Alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare “certificazioni“ nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell’associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA. Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l’attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008.
L’attestazione può, se mai, rivestire il carattere di “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo), a volte erroneamente sintetizzata in “attestato di qualità”. In questo caso, il legame con la normativa europea è dato dal riferimento all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce in Italia la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come “direttiva servizi” o anche “direttiva Bolkenstein”. Tale direttiva, all’art.26, parla appunto di “marchi od altri attestati di qualità relativi ai servizi”, senza riferirsi alla qualificazione professionale in quanto tale.
Ed infatti un altro errore talvolta commesso dalle associazioni è quello di voler attribuire all’attestazione in questione il carattere di “attestato di qualifica (o qualificazione) professionale”, senza specificare che esso si riferisce ai servizi prestati. In questo modo si ingenera nel pubblico confusione con gli “Attestati di qualifica professionale” rilasciati dalle Regioni, o da enti da loro accreditati (cfr. più oltre), nell’ambito delle competenze loro riconosciute, anche dalla Costituzione, in materia di formazione professionale. Allo stesso modo sono censurabili espressioni che pure talvolta si ritrovano nei documenti e nei siti web delle associazioni professionali, quali “attestato (o attestazione) di competenza”, o “certificazione delle competenze professionali”….
Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di “accreditamento” è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013. Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA). Lo stesso termine viene anche utilizzato dalle Regioni per “accreditare” corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente.
Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa “accreditare” i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali.
Se mai, si dovranno usare dei sinonimi, per spiegare che l’associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi.